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Per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'AIMA, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti. Il Ministro per il tesoro avanzera' alla Banca d'Italia le richieste di anticipazioni di cui al comma precedente entro e non oltre il 1 febbraio e il 1 agosto di ogni anno. Il Ministero del tesoro versera' all'AIMA le somme relative entro i 30 giorni successivi. In relazione a tali anticipazioni il Ministro per il tesoro rilascera' alla Banca d'Italia certificati speciali di credito per un corrispondente importo. La determinazione del relativo tasso di interesse, nonche' la durata massima ed i termini di rimborso di detti certificati speciali di credito, sono attribuiti al Ministro per il tesoro che provvedera' all'occorrenza con propri decreti. Il versamento alla gestione finanziaria dell'AIMA dell'importo delle citate anticipazioni verra' effettuato a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. I versamenti a favore del bilancio dello Stato, ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati dall'AIMA a carico della gestione finanziaria, sono destinati, nei limiti delle citate anticipazioni, per il rimborso dei certificati speciali di credito rilasciati alla Banca d'Italia, oppure saranno trasferiti, non occorrendo, alla stessa gestione finanziaria. Gli importi relativi agli oneri non rimborsabili dal FEOGA saranno stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere destinati al rimborso di corrispondente quota dei certificati speciali di credito rilasciati in attuazione del precedente terzo comma.
Testo in vigore dal 13 aprile 1971 al 10 settembre 1982
