Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1982 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'AIMA, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti. Il Ministro per il tesoro avanzera' alla Banca d'Italia le richieste di anticipazioni di cui al comma precedente entro e non oltre il 1 febbraio e il 1 agosto di ogni anno. Il Ministero del tesoro versera' all'AIMA le somme relative entro i 30 giorni successivi. In relazione a tali anticipazioni il Ministro per il tesoro rilascera' alla Banca d'Italia certificati speciali di credito per un corrispondente importo. La determinazione del relativo tasso di interesse, nonche' la durata massima ed i termini di rimborso di detti certificati speciali di credito, sono attribuiti al Ministro per il tesoro che provvedera' all'occorrenza con propri decreti. Il versamento alla gestione finanziaria dell'AIMA dell'importo delle citate anticipazioni verra' effettuato a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. I versamenti a favore del bilancio dello Stato, ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati dall'AIMA a carico della gestione finanziaria, sono destinati, nei limiti delle citate anticipazioni, per il rimborso dei certificati speciali di credito rilasciati alla Banca d'Italia, oppure saranno trasferiti, non occorrendo, alla stessa gestione finanziaria. Gli importi relativi agli oneri non rimborsabili dal FEOGA saranno stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere destinati al rimborso di corrispondente quota dei certificati speciali di credito rilasciati in attuazione del precedente terzo comma. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 agosto 1982, n.610

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La L. 14 agosto 1982, n.610 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle di cui alle leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni;"

Testo in vigore dal 10 settembre 1982 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1982

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1971 al 10 settembre 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 agosto 1982, n.610

    La L. 14 agosto 1982, n.610 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle di cui alle leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni;"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-03-31;144~art8 · fonte del testo