Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1971 al 10 settembre 1982. Leggi il testo vigente →
Per lo svolgimento dei compiti di gestione affidatole, l'AIMA si avvale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura, dell'alimentazione, nonche', eventualmente, degli enti di sviluppo. Gli emolumenti accessori dovuti al personale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura e dell'alimentazione, in relazione allo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma, sono a carico del bilancio di funzionamento dell'azienda. I rapporti fra l'azienda e gli enti di sviluppo, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al primo comma, sono disciplinati da apposite convenzioni ed il relativo onere e' a carico del bilancio di funzionamento della azienda.
Testo in vigore dal 13 aprile 1971 al 10 settembre 1982
