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Per lo svolgimento dei compiti di gestione affidatole, l'AIMA si avvale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura, dell'alimentazione, nonche', eventualmente, degli enti di sviluppo. Gli emolumenti accessori dovuti al personale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura e dell'alimentazione, in relazione allo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma, sono a carico del bilancio di funzionamento dell'azienda. I rapporti fra l'azienda e gli enti di sviluppo, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al primo comma, sono disciplinati da apposite convenzioni ed il relativo onere e' a carico del bilancio di funzionamento della azienda.

Testo in vigore dal 13 aprile 1971 al 10 settembre 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-03-31;144~art9 · fonte del testo