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Per lo svolgimento dei compiti di gestione affidatole, l'AIMA si avvale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura, dell'alimentazione, nonche', eventualmente, degli enti di sviluppo. Gli emolumenti accessori dovuti al personale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura e dell'alimentazione, in relazione allo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma, sono a carico del bilancio di funzionamento dell'azienda. I rapporti fra l'azienda e gli enti di sviluppo, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al primo comma, sono disciplinati da apposite convenzioni ed il relativo onere e' a carico del bilancio di funzionamento della azienda. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 agosto 1982, n.610
1La L. 14 agosto 1982, n.610 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle di cui alle leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni;"
Testo in vigore dal 10 settembre 1982 al 22 dicembre 2008
