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Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione alle effettive disponibilita', sono autorizzate, sino al 31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorita' governative albanesi, sulla base delle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del commissario straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico.
Testo in vigore dal 21 agosto 1998 al 24 aprile 1999
