Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. L. 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1999, n. 186
1Il D. L. 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1999, n. 186 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che le disposizioni di cui al suddetto articolo continuano ad applicarsi per l'anno 1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in Albania.
Testo vigente dal 24 aprile 1999
