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Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione dei censimenti e' tutelato ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 della presente legge. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 22 dicembre 2008
