Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1951 al 22 dicembre 2008. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I capi delle famiglie e convivenze, i proprietari, i conduttori, i dirigenti delle ditte, delle aziende e degli esercizi sottoposti ai censimenti e in generale coloro che essendovi obbligati non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono incomplete o scientemente errate, sono soggetti ad una ammenda fino a lire 20.000, che potra' essere aumentata fino a lire 200.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-04-02;291~art9 · fonte del testo