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L'Istituto centrale di statistica e' tenuto a fornire alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e ai comuni, che ne facciano richiesta, i dati, resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse locale. I dati di cui sopra devono essere utilizzati dalle regioni, province autonome e dai comuni nella osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238. Le modalita' per la fornitura dei dati saranno disciplinate nei regolamenti di esecuzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-12-18;864~art2 · fonte su Normattiva