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Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 140 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238. La spesa di cui al comma precedente e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1980 al 12 agosto 1982
