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Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 140 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238. La spesa di cui al comma precedente e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 1982, n. 526

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La L. 7 agosto 1982, n. 526 ha disposto (con l'art. 33,comma 1) che: "L'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi recata dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, per il finanziamento del 30 censimento generale della agricoltura, del 120 censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 60 censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, e' elevata a lire 160 miliardi".

Testo in vigore dal 12 agosto 1982 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-12-18;864~art3 · fonte su Normattiva