Art. 3 — Operazioni censuarie
L'Istituto nazionale di statistica provvede alle operazioni di censimento anche avvalendosi degli organi del Sistema statistico nazionale. L'Istituto nazionale di statistica puo' altresi' avvalersi di enti pubblici e privati e di societa' per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di registrazione dei dati di censimento, relativi al territorio di rispettiva competenza, possono essere affidate anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dotate di strutture ritenute idonee dall'Istituto. Ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, in base al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4, siano incaricati di svolgere le operazioni di censimento sara' erogata una somma, il cui ammontare complessivo, commisurato alle unita' censite da ciascuno di detti enti, nonche', per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche alle attivita' di verifica dei dati e di coordinamento a livello provinciale delle operazioni censuarie, gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1. Tale somma e' corrisposta a titolo di contributo forfettario alle spese di carattere generale che gli enti stessi dovranno sostenere per l'esecuzione delle operazioni di censimento e per il pagamento dei compensi ai rilevatori ed agli operatori incaricati del loro coordinamento.
Testo vigente dal 11 gennaio 1997
