Art. 4 — Rilevatori e coordinatori
I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, rinnovabili, se necessario, per altri tre mesi, persone alle quali affidare l'incarico di rilevatore o coordinatore. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti che saranno indicati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.
Testo vigente dal 11 gennaio 1997
