I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, rinnovabili, se necessario, per altri tre mesi, persone alle quali affidare l'incarico di rilevatore o coordinatore. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti che saranno indicati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.

Testo vigente dal 11 gennaio 1997

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;681~art4 · fonte su Normattiva