Art. 7 — Fornitura di dati individuali
L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta motivata, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione ed al territorio di rispettiva competenza. Tali dati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse dell'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene. I dati di cui al comma 1 devono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le modalita' per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Istituto nazionale di statistica fornira' alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite dell'Unioncamere, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Testo vigente dal 11 gennaio 1997
