E' fatto obbligo ai legali rappresentanti delle unita' oggetto del censimento di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Testo vigente dal 11 gennaio 1997

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;681~art6 · fonte su Normattiva