Art. 6 — Obbligo di risposta
E' fatto obbligo ai legali rappresentanti delle unita' oggetto del censimento di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Testo vigente dal 11 gennaio 1997
