Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione del censimento e' tutelato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Testo vigente dal 11 gennaio 1997

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;681~art5 · fonte su Normattiva