Art. 5 — Segreto statistico
Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione del censimento e' tutelato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.
Testo vigente dal 11 gennaio 1997
