Art. 8 — Accesso ai dati individuali
Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' gli organismi di diritto pubblico e le societa' sulle quali dette amministrazioni esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, che dispongano di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie che siano utili ai fini di rilevazioni statistiche, sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di accedere ai detti archivi ed alle informazioni individuali ivi contenute. L'accesso avverra' secondo modalita' concordate tra le parti. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istituto nazionale di statistica. L'Istituto nazionale di statistica potra' acquisire solo le informazioni necessarie per le proprie finalita' statistiche, utilizzandole nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Testo vigente dal 11 gennaio 1997
