Art. 9 — Personale ISTAT
L'Istituto nazionale di statistica, per l'esecuzione del censimento e per l'aggiornamento periodico dell'archivio statistico delle imprese attive, puo' procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127. Si applicano i limiti previsti dall'articolo 23 dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
Testo vigente dal 11 gennaio 1997
