Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1966, numero 1034, e' autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 1970 una spesa di lire 70 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 5 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-15;1002~art1 · fonte del testo