Al presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e' riconosciuto un emolumento quale indennita' di carica, il cui importo sara' stabilito dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria. Tale indennita' e' riconosciuta con decorrenza dal 1 gennaio 1969.

Testo vigente dal 5 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-15;1002~art2 · fonte del testo