E' autorizzata, per l'esercizio Finanziario 1963-64, la spesa di lire 30 milioni, da erogare dal Ministero del turismo e dello spettacolo per attivita' di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione nell'interesse dei settori di competenza del Ministero medesimo, nonche' per il funzionamento di Commissioni, di Comitati e per compensi, indennita' e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di detti Commissioni e Comitati; oltre che per compensi ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato. Lo stanziamento di cui e' cenno e' elevato a lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 100 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.

Testo vigente dal 25 marzo 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-03-04;114~art2 · fonte su Normattiva