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A far tempo dal pagamento agli enti ospedalieri delle integrazioni riguardanti l'esercizio 1977 e il saldo dei dodicesimi maturati per l'esercizio 1978, e' fatto divieto agli enti stessi di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento delle con il sistema bancario per anticipazioni a breve in misura superiore ad un dodicesimo delle entrate ordinarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno in corso.
Testo in vigore dal 21 agosto 1978 al 22 dicembre 2008
