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A far tempo dal pagamento agli enti ospedalieri delle integrazioni riguardanti l'esercizio 1977 e il saldo dei dodicesimi maturati per l'esercizio 1978, e' fatto divieto agli enti stessi di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento delle con il sistema bancario per anticipazioni a breve in misura superiore ad un dodicesimo delle entrate ordinarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno in corso.

Testo in vigore dal 21 agosto 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-04;461~art5 · fonte su Normattiva