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Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dettano norme perche' nei contratti per la fornitura di beni e servizi, da stipulare o in corso, da parte degli enti ospedalieri sia inclusa la clausola del pagamento delle forniture entro novanta giorni dalla data della fattura.
Testo in vigore dal 21 agosto 1978 al 22 dicembre 2008
