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Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dettano norme perche' nei contratti per la fornitura di beni e servizi, da stipulare o in corso, da parte degli enti ospedalieri sia inclusa la clausola del pagamento delle forniture entro novanta giorni dalla data della fattura.

Testo in vigore dal 21 agosto 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-04;461~art6 · fonte su Normattiva