Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970

Art. 11 — Assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo: contributi ai Patronati scolastici

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[1]Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore dei Patronati scolastici, di cui all'articolo 33 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'assistenza agli alunni bisognosi frequentanti la scuola dell'obbligo e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

[2]per il 1966..................... L. 1.000 milioni per il 1967..................... L. 1.150 milioni per il 1968..................... L. 1.300 milioni per il 1969..................... L. 1.450 milioni per il 1970..................... L. 1.600 milioni La ripartizione degli stanziamenti e' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione fra le singole Province in base alla popolazione nell'eta' dell'obbligo scolastico e in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Province medesime. Il Ministro per la pubblica istruzione, per l'attuazione di particolari attivita' nel campo assistenziale, puo' devolvere a favore dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici contributi straordinari in misura non superiore al 5 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno.

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art11 · fonte del testo