Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970

Art. 12 — Contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali

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[1]Per contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali, diretti a favorire interventi assistenziali commisurati a particolari esigenze personali o a bisogni urgenti degli alunni, anche d'ordine sanitario, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

[2]per il 1966...................... L. 800 milioni per il 1967...................... L. 850 milioni per il 1968...................... L. 900 milioni per il 1969...................... L. 950 milioni per il 1970..................... L. 1.000 milioni I contributi corrisposti sui fondi stabiliti dal presente articolo non possono essere utilizzati dalle Casse scolastiche per fini diversi da quelli indicati nel primo comma, ancorche' compresi fra gli scopi istituzionali delle medesime. La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma tra le singole Province e' disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Province medesime e al numero degli alunni frequentanti le scuole medie.

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art12 · fonte su Normattiva