Art. 19 — Posti gratuiti e semi-gratuiti in Convitto a favore degli alunni degli istituti professionali statali
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[1]Per l'assegnazione agli alunni degli istituti professionali statali di posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti annessi agli istituti stessi o agli istituti tecnici nonche'. in altri istituti statali di educazione, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:
[2]per il 1966...................... L. 130 milioni per il 1967...................... L. 650 milioni per il 1968..................... L. 1.000 milioni per il 1969..................... L. 1.400 milioni per il 1970..................... L. 1.800 milioni La ripartizione degli stanziamenti tra i singoli istituti professionali e' disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione tenuto conto della loro dislocazione, delle condizioni economico-sociali delle zone in cui operano e della opportunita' di secondare l'espansione di determinati settori dell'istruzione professionale. Le condizioni e le modalita' per il conferimento dei posti di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010
