Art. 6 — Del personale di vigilanza dei convitti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al censore di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, al quale e' stato affidato l'incarico della vigilanza generale del convitto, spetta l'alloggio per lui e la famiglia con tutti gli accessori. Ai censori di disciplina che esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori, spetta l'alloggio in prossimita' delle camerate ed il vitto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1282~art6 · fonte del testo