Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Per contributi a favore delle Opere universitarie per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare riguardo all'istituzione ed al mantenimento di case dello studente, nonche' per le attivita' sportive, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

[2]per il 1966..................... L. 2.500 milioni per il 1967..................... L. 2.800 milioni per il 1968..................... L. 3.100 milioni per il 1969..................... L. 3.500 milioni per il 1970..................... L. 4.100 milioni Le somme di cui al precedente comma possono essere utilizzate per l'erogazione di contributi anche a favore di collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. La ripartizione delle somme sopra indicate tra le varie forme di attivita' e di assistenza e tra le singole Opere universitarie, nonche' tra i collegi universitari legalmente riconosciuti e' effettuata, ogni anno, con proprio decreto, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle Opere universitarie.

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art33 · fonte del testo