Il consiglio di amministrazione puo' erogare provvidenze a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari, che versino in condizioni di accertato bisogno determinate da circostanze e situazioni di particolare gravita', secondo norme approvate dall'assemblea dei delegati. Ai relativi oneri si provvede per ogni esercizio secondo uno stanziamento all'uopo costituito nel bilancio preventivo, che non puo' superare il quattro per cento del gettito dei contributi personali degli iscritti per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art26 · fonte su Normattiva