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Per l'esecuzione dei censimenti generali di cui allo articolo precedente e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, da assegnare, con le modalita' previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1341, all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1969 al 1 gennaio 1972

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