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Per l'esecuzione dei censimenti generali di cui allo articolo precedente e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, da assegnare, con le modalita' previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1341, all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 novembre 1971, n. 1060
1La L. 5 novembre 1971, n. 1060 ha disposto (con l'art. 1) che "Per far fronte alle maggiori esigenze di cui agli articoli successivi, il fondo di lire 20 miliardi assegnato all'istituto centrale di statistica a norma dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 14, e' aumentato di lire 5.400 milioni, da ripartirsi in due quote di lire 2.700 milioni ciascuna, a carico degli anni finanziari 1972 e 1973."
Testo in vigore dal 1 gennaio 1972 al 22 dicembre 2008
