Art. 2
L'immobile da realizzare ((o da acquistare)) ai sensi dell'articolo 1 sara' assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verra' assegnato in uso gratuito all'Istituto per il diritto allo studio universitario (IDISU) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della sua destinazione a residenza degli studenti universitari. In caso di mutamento di destinazione, l'immobile di cui al comma 1 rientrera' nella libera disponibilita' dell'Amministrazione demaniale dello Stato. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico dell'ente gestore.
Testo vigente dal 1 settembre 1998
