Art. 3
Alla data di assegnazione dell'immobile di cui all'articolo 2 all'IDISU, lo Stato riacquistera' la piena disponibilita' degli edifici demaniali attualmente in uso gratuito e perpetuo al medesimo ente in virtu' del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 438.
Testo vigente dal 29 maggio 1990
