Art. 2
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L'immobile da realizzare ai sensi dell'articolo 1 sara' assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verra' assegnato in uso gratuito all'Istituto per il diritto allo studio universitario (IDISU) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della sua destinazione a residenza degli studenti universitari. In caso di mutamento di destinazione, l'immobile di cui al comma 1 rientrera' nella libera disponibilita' dell'Amministrazione demaniale dello Stato. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico dell'ente gestore.
Testo in vigore dal 29 maggio 1990 al 1 settembre 1998
