Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. 162 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 150.000 milioni, di cui al precedente articolo; saranno provveduti con operazioni di credito. A tal fine l'Amministrazione ferroviaria e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari e comunque di durata adeguata alla natura degli investimenti autorizzati con l'art. 1, sia all'interno che all'estero, mano a mano che se ne presentera' il bisogno e fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 150.000 milioni. In attesa di potere porre in essere le operazioni di mutuo di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 289, e quelle di cui al precedente capoverso del presente articolo, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreti del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, al ricorrere anche ad operazioni di credito a breve termine, a titolo di prefinanziamento e da estinguersi, in ogni caso, col netto ricavo dei mutui suddetti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1142~art4 · fonte del testo