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I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 150.000 milioni, di cui al precedente articolo; saranno provveduti con operazioni di credito. A tal fine l'Amministrazione ferroviaria e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari e comunque di durata adeguata alla natura degli investimenti autorizzati con l'art. 1, sia all'interno che all'estero, mano a mano che se ne presentera' il bisogno e fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 150.000 milioni. In attesa di potere porre in essere le operazioni di mutuo di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 289, e quelle di cui al precedente capoverso del presente articolo, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreti del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, al ricorrere anche ad operazioni di credito a breve termine, a titolo di prefinanziamento e da estinguersi, in ogni caso, col netto ricavo dei mutui suddetti.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1142~art4 · fonte del testo