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Le operazioni di credito, di cui all'articolo precedente, saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione ferroviaria e gli Enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreti del Ministro stesso. Il periodo d'ammortamento dei mutui di cui al secondo comma dall'art. 4 non potra' essere, comunque, superiore ai trenta anni. Il servizio dei mutui sara' assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire, per ciascun mutuo, dallo esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sara' stato contratto. Le rate di ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore dello Ente mutuante.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
