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Il programma di costruzioni e di opere di cui all'articolo 1 sara' approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Esso puo' essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i due settori di interventi di cui all'articolo 1 e da approvarsi con separati decreti. Il programma e gli eventuali piani parziali sono comunicati al Parlamento e alle regioni interessate, prima dell'emanazione dei relativi decreti. Le eventuali variazioni al programma saranno approvate nelle stesse forme. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile dara' comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Azienda ferroviaria, dello stato di attuazione del piano ai 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione di detto bilancio.

Testo in vigore dal 3 aprile 1973 al 22 dicembre 2008

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