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Per assicurare la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza di 200 miliardi di lire, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo II - Spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda, in ragione di: lire 50 miliardi per il 1975; lire 50 miliardi per il 1976; lire 50 miliardi per il 1977; lire 50 miliardi per il 1978. Per la piu' rapida realizzazione dei lavori, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad avvalersi delle facolta' previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facolta' stabilite dalle leggi, per l'Azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.
Testo in vigore dal 27 agosto 1975 al 22 dicembre 2008
