Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1978 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Ai fondi occorrenti per il finaziamento della spesa di lire 1.665 miliardi sara' provveduto con operazioni di credito. A tal fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero e ad emettere direttamente obbligazioni, in relazione alle effettive necessita', fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla somma di 1.665 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche e' autorizzato a concedere i mutui suddetti. I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280. L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti. Le rate di ammortamento, in conto capitale, dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata della Azienda ferroviaria.

Testo in vigore dal 2 settembre 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1978-08-18;503~art4 · fonte del testo