Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1978 al 22 dicembre 2008. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le nuove costruzioni ed opere di cui all'articolo 2, pari ad almeno il 45 per cento del relativo ammontare, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite, purche' ivi prodotti ed a prezzi e qualita' che risultino congrui con riferimento a parametri obiettivi di mercato. E' fatto altresi' obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a 80 miliardi dei 200 miliardi destinati dall'articolo 2 agli impianti di sicurezza e di segnalamento, all'ammodernamento ed al potenziamento delle infrastrutture dell'Italia meridionale ed insulare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-08-18;503~art5 · fonte del testo