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E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le nuove costruzioni ed opere di cui all'articolo 2, pari ad almeno il 45 per cento del relativo ammontare, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite, purche' ivi prodotti ed a prezzi e qualita' che risultino congrui con riferimento a parametri obiettivi di mercato. E' fatto altresi' obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a 80 miliardi dei 200 miliardi destinati dall'articolo 2 agli impianti di sicurezza e di segnalamento, all'ammodernamento ed al potenziamento delle infrastrutture dell'Italia meridionale ed insulare.

Testo in vigore dal 2 settembre 1978 al 22 dicembre 2008

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