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Su richiesta delle imprese appaltatrici di opere o fornitrici di beni e di servizi, da realizzare con i fondi della presente legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a concedere alle stesse una anticipazione fino al venti per cento dell'intero prezzo contrattuale, anche se l'appalto o fornitura fa carico a piu' esercizi finanziari. Per la concessione dell'anticipazione l'impresa contraente e' tenuta a prestare le garanzie previste dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972. A detti contratti non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1 del suddetto decreto. La revisione dei prezzi contrattuali sulle opere eseguite e sui beni o servizi forniti sara' accordata per l'importo eccedente quello anticipato. Per il recupero dell'anticipazione di cui al primo comma la trattenuta da effettuare sugli acconti, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale 25 novembre 1972, e' commisurata al venti per cento dell'importo di ciascun acconto.
Testo in vigore dal 2 settembre 1978 al 22 dicembre 2008
