La somma di cui al precedente articolo sara' utilizzata per il finanziamento delle opere edilizie da eseguire direttamente dal Ministero dei lavori pubblici, nonche' per la concessione di eventuali conguagli agli enti indicati dalla legge 6 luglio 1956, n. 696, che intendono avvalersi della operazione di permuta prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della detta legge. Alla liquidazione del conguaglio si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici sulla base degli atti di competenza degli organi finanziari relativi alla operazione di permuta.

Testo vigente dal 3 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-12;1133~art2 · fonte su Normattiva