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E' autorizzata fino ai 15 aprile 1961 l'applicazione delle norme di cui agli articoli 173 e seguenti del testa unico, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed al regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915. Sono devolute all'autorita' giudiziaria ordinaria le controversie sulla determinazione dell'indennita'.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1953 al 2 marzo 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2467~art2 · fonte del testo