Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

E' autorizzata fino ai 15 aprile 1961 l'applicazione delle norme di cui agli articoli 173 e seguenti del testa unico, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed al regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915. Sono devolute all'autorita' giudiziaria ordinaria le controversie sulla determinazione dell'indennita'. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 gennaio 1962, n. 25

1

La L. 25 gennaio 1962, n. 25 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, e' prorogato al 15 aprile 1966."

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1962

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1953 al 2 marzo 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 gennaio 1962, n. 25

    La L. 25 gennaio 1962, n. 25 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, e' prorogato al 15 aprile 1966."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2467~art2 · fonte del testo