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E' autorizzata fino ai 15 aprile 1961 l'applicazione delle norme di cui agli articoli 173 e seguenti del testa unico, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed al regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915. Sono devolute all'autorita' giudiziaria ordinaria le controversie sulla determinazione dell'indennita'. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 gennaio 1962, n. 25
1La L. 25 gennaio 1962, n. 25 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, e' prorogato al 15 aprile 1966."
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 22 dicembre 2008
