L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 4, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche. L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne da' comunicazione al richiedente il sussidio. I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi se trattisi di riparazione ed entro diciotto mesi se trattisi di ricostruzione, salvo proroga, che puo' essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile, per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato. Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati od ultimati, la concessione del beneficio e' revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta. Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato. Il residuo a saldo e' pagato dopo il collaudo, sempreche' i lavori siano ultimati nel termine fissato o prorogato. Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile a mezzo di cartolina postale raccomandata.

Testo vigente dal 18 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;981~art7 · fonte del testo