I sovrapprezzi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Societa' italiana autori ed editori, nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali. La Societa' italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale" dandone notizia al Ministero dell'interno ed a quelli delle finanze e del tesoro. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sara' dalla Societa' suddetta svolto gratuitamente.

Testo vigente dal 13 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042~art4 · fonte del testo