Il sovraprezzo di cui al precedente art. 2, da registrarsi nella distinta, giornaliera di incasso, e' riscosso dall'esercente e da questo versato alla Societa' italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali. La Societa' italiana autori ed editori versera' entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, lo ammontare dei sovraprezzi incassati, al "Fondo nazionale di soccorso invernale". Di detti versamenti dovra' dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze. il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sara' svolto gratuitamente dalla Societa' italiana autori ed editori.

Testo vigente dal 7 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-05;1302~art4 · fonte del testo