Il sopraprezzo di cui al precedente art. 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, e' riscosso dall'esercente e da questo versato alla Societa' italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali. La Societa' italiana autori ed editori versera', entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sopraprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale". Di detti versamenti dovra' dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sara' svolto gratuitamente dalla Societa' italiana autori ed editori.
Testo vigente dal 6 dicembre 1950
